Art. 1

In vigore dal 12 ott 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;572#art-1

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