Art. 2

In vigore dal 12 ott 1978
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo secondo dello stesso.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;572#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973. — Testo vigente | Portale Normativo