Art. 3

In vigore dal 17 ago 1978
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell' in conformità all' della convenzione stessa. Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a: 1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenuti nel titolo II della legge; 2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale; 3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; 4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-rd-3

In sintesi

Il testo delega il Governo a emanare, entro sei mesi e con decreto del Presidente della Repubblica, le norme necessarie per attuare la convenzione di Berna. Queste norme devono modificare e integrare la legge sul diritto d'autore del 1941. In particolare, si prevede di includere le opere dell'arte fotografica tra quelle protette, tutelare il diritto morale d'autore e allineare i termini generali e speciali di durata della protezione. Inoltre, stabilisce l'abrogazione della proroga prevista dal decreto legislativo luogotenenziale del 1945 e l'inclusione dei manoscritti originali tra le opere soggette ai diritti sull'aumento di valore.

Perché esiste questa norma

La norma conferisce al Governo il potere di emanare decreti con valore di legge per adeguare l'ordinamento nazionale sul diritto d'autore agli standard stabiliti dalla convenzione di Berna.

A chi si applica

Si rivolge al Governo della Repubblica incaricato dell'emanazione delle norme delegate, con effetti sugli autori di opere d'arte fotografica, di manoscritti e sui titolari di diritti d'autore.

Esempio pratico

Un autore di opere d'arte fotografica o il possessore di un manoscritto originale può beneficiare dell'adeguamento normativo italiano, vedendo riconosciute le tutele del diritto d'autore e i diritti sull'aumento di valore secondo i criteri della convenzione.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la legge, la quale deve essere munita del sigillo dello Stato e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti; non sono indicate sanzioni pecuniarie o penali specifiche.

Cosa è cambiato

Il Governo deve modificare e integrare la legge 22 aprile 1941, n. 633, inserendo le opere d'arte fotografica tra quelle protette, adeguando la tutela del diritto morale d'autore e i termini di durata della protezione, includendo i manoscritti originali nei diritti sull'aumento di valore e abrogando il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Domande frequenti

Entro quale termine il Governo deve emanare le norme delegate?Il Governo è delegato ad emanare le norme entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Quale forma devono assumere le norme di attuazione emanate dal Governo?Devono essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica e avranno valore di legge ordinaria.
Quali categorie specifiche di opere vengono menzionate per l'estensione o l'adeguamento delle tutele?Il testo menziona le opere dell'arte fotografica e i manoscritti originali per i diritti sull'aumento di valore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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