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Art. V

In vigore dal 17 ago 1978
ARTICOLO V. 1) a) Ogni Paese abilitato a dichiarare che esso invocherà il beneficio della facoltà prevista dall'articolo II può, al momento della ratifica del presente Atto o della sua adesione, invece di fare una tale dichiarazione, i) fare, se è un Paese a cui si applica l'. 2) a), una dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto riguarda il diritto di traduzione; ii) fare, se è un Paese a cui non si applica l'. 2) a), e anche se non è un Paese estraneo all'Unione, una dichiarazione come previsto dall'. 2) b), prima frase. b) Nel caso di un Paese che abbia cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo, come è contemplato nell'articolo I. 1), una dichiarazione conforme al presente alinea resta valida fino alla data in cui scade il termine applicabile ai sensi dell'articolo I. 3). c) Ogni Paese che ha fatto una dichiarazione in conformità al presente alinea non può invocare ulteriormente il beneficio della facoltà prevista dall'articolo II, anche se ritira la detta dichiarazione. 2) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della facoltà prevista dall'articolo II non può fare ulteriormente una dichiarazione in conformità all'alinea 1). 3) Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come è contemplato nell'articolo I. 1) potrà due anni al massimo prima della scadenza del termine applicabile conformemente all'. 3), fare una dichiarazione ai sensi dell'. 2) b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese estraneo all'Unione. Questa dichiarazione prenderà effetto alla data in cui scade il termine applicabile conformemente all'. 3).
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