ConvenzioneParte NONA

Art. 103

Notificazioni

In vigore dal 22 giu 1978
Notificazioni Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari: a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione, b) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli o 90, c) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, d) ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. FATTO a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentosettantacinque. (Seguono le firme)
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-103

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