Convenzione›Parte NONA
Art. 103
Notificazioni
In vigore dal 22 giu 1978
Notificazioni
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione,
b) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli o 90,
c) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
d) ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
FATTO a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentosettantacinque.
(Seguono le firme)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-103