ConvenzioneParte QUINTA

Art. 104

Spese

In vigore dal 22 giu 1978
Spese 1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la Commissione di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria. 2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione. 3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-104

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