Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 30 giu 1978
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Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo i che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Marocco, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato A.MA.1 rilasciato alle condizioni di cui all', paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-33