Art. 1
In vigore dal 30 giu 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976:
a) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
b) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica tunisina, con allegato;
c) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica popolare e democratica algerina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
d) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica popolare e democratica algerina, con allegato;
e) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, ed il Regno del Marocco, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
f) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità ed il Regno del Marocco, con allegato.
Storico versioni
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