Art. 90

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa.
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