Art. 89
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell', secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonchè per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività medesime, è stabilito per l'anno finanziario 1978 in lire 1.600.000.000.
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