Art. 96

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Lo stanziamento di cui all' della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000 milioni. Lo stanziamento di cui all' della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 200 milioni.
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