Art. 9
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 24.000.000.
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