Art. 13

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
In relazione all' del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 215.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 45 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
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