Art. 10
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 12.500.000.000.
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