Art. 62
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per la attuazione della riforma tributaria.
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