Art. 57
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1978, è stabilito in 100.
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