Art. 23
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Ai sensi dell' - secondo comma - della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 70.163.000.000.
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