Art. 26

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.231.595.333.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1978. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere per il periodo 1 gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
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