Art. 1
In vigore dal 4 mar 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086#art-1