Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 4 mar 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086#art-1