Art. 2
In vigore dal 4 mar 1978
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVI dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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