Convenzione

Art. 43

In vigore dal 21 giu 2011
. Il Governo belga notificherà agli Stati interessati: 1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli . 2. Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'. 3. Le denunce fatte in applicazione dell' e del paragrafo 2 dell'. 4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell' e degli . IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi. (Seguono le firme)

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-43

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