Convenzione

Art. 39

In vigore dal 21 giu 2011
. 1. Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga. 2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-39

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