Convenzione
Art. 38
In vigore dal 21 giu 2011
.
Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:
1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.
2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile.
3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta disposizione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-38