Art. 5

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935

In vigore dal 13 gen 1978
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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