Art. 5
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935
In vigore dal 13 gen 1978
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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