Art. 4

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 935

In vigore dal 13 gen 1978
Sono abrogati l'articolo 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31.
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