Art. 5

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903

In vigore dal 27 apr 2001
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 . 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
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