Art. 1
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903
In vigore dal 15 giu 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;903#art-1