Art. 5
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903
In vigore dal 27 apr 2001
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
;
b)
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;903#art-5