Art. 2

In vigore dal 2 feb 1978
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato. Data a Roma, addì 7 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976. — Testo vigente | Portale Normativo