Art. 1
In vigore dal 2 feb 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008#art-1