Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 feb 1978
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato. Data a Roma, addì 7 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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