Patto internazionale›Parte QUARTA
Art. 29
In vigore dal 22 dic 1977
1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all', e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta.
Storico versioni
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