Patto internazionale›Parte QUARTA
Art. 28
In vigore dal 22 dic 1977
1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alla levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo.
Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-28