Patto internazionaleParte TERZA

Art. 27

In vigore dal 22 dic 1977
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-27

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