Art. 7

LEGGE 8 agosto 1977, n. 596

In vigore dal 11 set 1977
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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