Art. 5

LEGGE 8 agosto 1977, n. 596

In vigore dal 11 set 1977
La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.
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