Art. 3
LEGGE 8 agosto 1977, n. 596
In vigore dal 11 set 1977
La Commissione proporrà le iniziative legislative e amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto e alla funzionalità della materia.
La Commissione provvederà anche ad indicare quali norme sono necessarie per la definitiva delimitazione delle sfere di competenza nella suddetta materia e delle conseguenti responsabilità.
La Commissione provvederà inoltre ad indicare quali aggiornamenti sono necessari nelle procedure in vigore ai fini della sostituzione dei materiali obsoleti.
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