Art. 13

LEGGE 4 agosto 1977, n. 517

In vigore dal 2 set 1977
Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente . I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonchè il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.
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