Art. 12
LEGGE 4 agosto 1977, n. 517
In vigore dal 2 set 1977
Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Storico versioni
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