Art. 10
LEGGE 4 agosto 1977, n. 517
In vigore dal 2 set 1977
L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.
Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
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