Art. 1

In vigore dal 14 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea firmato a Roma il 28 maggio 1976.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;626#art-1

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