Art. 1
1 / 2In vigore dal 14 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea firmato a Roma il 28 maggio 1976.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-09;626#art-1