Art. 2

In vigore dal 14 set 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;626#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica — Testo vigente | Portale Normativo