Art. 1
In vigore dal 7 mag 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-04-13;136#art-1