Art. 3

In vigore dal 7 mag 1977
All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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