Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 7 mag 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136#art-1