Art. 5
In vigore dal 9 apr 1977
Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, modificato con la presente legge di conversione ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - PANDOLFI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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