Art. 2
In vigore dal 9 apr 1977
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della legge 21 febbraio 1977, n. 36, e regolarmente assoggettati al bollo, possono essere presentati agli uffici del registro per l'integrazione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, come modificato dalla predetta legge di conversione, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi suddetti, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Storico versioni
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